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NUOVE MODALITA' DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA

NUOVE MODALITA' DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)
L’articolo 1 dello schema di decreto in esame indica l’oggetto ed enuncia le finalità dello stesso, statuendo che esso è volto a disciplinare le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario.

 

Articolo 2 (Definizioni)
L’articolo 2 tra le altre definizioni precisa che deve intendersi:
-per “CUN” il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge n. 16 del 2006
-per “iscrizione” l’iscrizione al semestre filtro e al primo semestre dei corsi di
laurea e di laurea magistrale diversi da medicina, odontoiatria e veterinaria
- per “immatricolazione” l’iscrizione al secondo semestre, sia dei corsi di laurea
magistrale in medicina, odontoiatria e veterinaria sia di quelli diversi.

 

Articolo 3 (Principi)
L’articolo 3 enuncia i principi che reggono la nuova disciplina dell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
In particolare, il comma 1 dispone che, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, l’iscrizione al primo semestre di tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico è libera.

Il comma 2 stabilisce che, dato il fine di assicurare la sostenibilità per la frequenza ai citati corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università, in caso di iscrizione al semestre filtro di un numero di studentisuperiore alla propria capacità ricettiva, garantiscono adeguate modalità di erogazione della didattica.

 

Articolo 4 (Procedure di iscrizione)
L’articolo 4 disciplina le procedure di iscrizione, statuendo, al comma 1, che ogni studente che si iscriva al semestre filtro deve iscriversi, contemporaneamente e gratuitamente, anche al primo semestre di uno dei corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria opzionabili come seconda scelta in caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Al comma 2, si specifica che spetta allo studente indicare, in ordine di preferenza, le sedi nelle quali è disposto, in ogni caso, a proseguire gli studi.
Il comma 4 specifica che l’offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi, potendo inoltre le università prevedere attività didattiche integrative nell’ambito delle discipline qualificanti comuni del semestre filtro.

Il comma 5 prevede che l’iscrizione al semestre filtro è consentita per un massimo di tre volte e che sia possibile, per lo studente, rinunciare alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti su tali discipline. Inoltre, per l’iscrizione al semestre filtro non è necessaria la verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea (comma 6).

 

Articolo 6 (Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre)
L’articolo 6 disciplina l’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea oggetto della riforma, subordinandola al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto durante il semestre filtro e alla collocazione in posizione utile in una graduatoria nazionale elaborata sulla base sui punteggi conseguiti negli esami in questione.

Il comma 2 dispone che lo studente ammesso al secondo semestre è immatricolato nelle sedi universitarie designate in sede di iscrizione, secondo l’ordine di preferenza.

Il comma 3 prevede che l’immatricolazione in sovrannumero ai corsi di laurea diversi da quelli in medicina, odontoiatria e veterinaria avvenga secondo l’ordine di graduatoria e non esclusivamente secondo l’ordine di preferenza.
Ove, invece, lo studente non abbia conseguito i CFU necessari nel semestre filtro, a sensi del comma 4, questi potranno comunque essere riconosciuti, nei limiti delle scelte del singolo ateneo, in ossequio all’autonomia universitaria.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato.

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