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Memorandum ECM

L’aggiornamento e la formazione continua sono un requisito fondamentale ed indispensabile per l’esercizio della professione medica e odontoiatrica, come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dell’art. 19 del Codice di Deontologia Medica.

 

 

Si ricorda, pertanto, che il 31 dicembre 2023 scadrà il tempo a disposizione per completare il fabbisogno dei crediti relativo al triennio ECM 2020/2022; è ancora possibile, quindi, sino a tale data, utilizzare crediti acquisiti nell’anno 2023 per sanare eventuali mancanze nel triennio formativo 2020-2022.

Preme ricordare che i crediti trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022 non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo relativo al triennio 2023-2025.

 

Si rammenta altresì, ai fini del fabbisogno formativo, che esiste l’obbligo dei crediti ECM in materia di radioprotezione del paziente:  a tal proposito la normativa di riferimento prevede che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i tecnici sanitari di radiologia medica, e almeno il 15 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Infine, come previsto dall’ art. 38 bis del Decreto 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021 del PNRR in merito alle disposizioni in materia di formazione continua in medicina “a decorrere dal triennio 2023/2025 l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’art. 10 L. 08/03/2017 n. 24 è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.