Esplora contenuti correlati

 

Direzione Sanitaria

Direzione sanitaria


DIREZIONE SANITARIA OBBLIGHI E INCOMPATIBILITA'

NUOVE NORME SULLA FIGURA DEL DIRETTORE SANITARIO

REGOLAMENTO PUBBLICITA' SANITARIA

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'SCRIZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO

 

 

 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA
 

REGOLAMENTO PUBBLICITA' SANITARIA

Legge 30.12.1991 n. 412 art.4 c.2 (legge finanziaria)
 

 "...le istituzioni sanitarie private devono avere un direttore sanitario o tecnico che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera"
Codice deontologico art. 69 - Direzione sanitaria 

Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera.  Egli ha il dovere di collaborare con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. egli infine vigila perchè nelle strutture sanitaria non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi.

  

Legge 175/92 e successive modifiche e integrazioni -pubblicità sanitaria:
 

Art. 4.
 La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

  • È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
  • Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1. 
     

 

Art. 5.

  • La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.
  • Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
  • Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
  • I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (6).
  • Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
     

 

 

 

L. 5 febbraio 1992, n. 175 (1)
Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo
delle professioni sanitarie.