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Cessa l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 ma restano le mascherine

Cessa l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 ma restano le mascherine
Con il Decreto Legge n. 162 del 31/10/2022 il termine finale dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per i professionisti sanitari, precedentemente fissato al 31 dicembre 2022, è stato anticipato al 1° novembre 2022.
Di conseguenza, l'efficacia della sospensione dall'esercizio professionale per i professionisti sanitari inadempienti deve intendersi cessata al 1° novembre 2022.
E' stato invece prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di indossare DPI di protezione delle vie respiratorie da parte di lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie e RSA, come da Ordinanza del Ministro della Salute del 31/10/2022.
Aggiornati protocolli operativi anti-Covid studi odontoiatrici
Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) o quarta dose nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. Si ricorda che per riceverla devono essere già trascorsi 120 giorni dall’ultima dose somministrata o dalla positività al Covid.
ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3
GREEN PASS, COSA CAMBIA
Dal 1 giugno 2022 il green pass non è più richiesto nel nostro Paese per l'ingresso dei viaggiatori in Italia.
Resta obbligatorio per accedere come visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere e RSA e per permanere come accompagnatori di pazienti non Covid-19 nelle sale di attesa di pronto soccorso, strutture sanitarie e sociosanitarie.
Regole VACCINALI per i medici e gli odontoiatri guariti da Sars-Cov-2
Prevede in particolare che, nei casi di intervenuta guarigione da virus Sars-CoV2, l’Ordine professionale disponga la cessazione temporanea della sospensione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita.
Per quanto riguarda i medici chirurghi e gli odontoiatri destinatari di provvedimento di sospensione e nei confronti dei quali è intervenuta guarigione da infezione da Sars-Cov2, si configurano quindi i seguenti scenari:
– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 e non hanno mai ricevuto il vaccino debbono effettuare una unica somministrazione di vaccino ai fini del completamento del ciclo primario, immediatamente alla scadenza dei tre mesi dalla positività; dovranno quindi sottoporsi alla dose “booster” immediatamente alla scadenza dei quattro mesi dal completamento del ciclo primario;
(Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2021)
(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)
– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 oltre i 14 giorni dalla prima dose vaccinale devono effettuare dose “booster” (dose di richiamo) immediatamente alla scadenza dei quattro mesi dalla prima positività;
(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)
– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 entro i 14 giorni dalla prima dose vaccinale devono effettuare seconda dose vaccinale ai fini del completamento del ciclo primario entro i sei mesi dalla prima positività; dovranno quindi sottoporsi alla dose “booster” immediatamente alla scadenza dei quattro mesi dal completamento del ciclo primario;
(Circolare del Ministero della Salute 6 dicembre 2021)
(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)
– coloro che hanno contratto il virus Sars-CoV2 dopo aver completato il ciclo vaccinale primario devono effettuare dose “booster” immediatamente alla scadenza di quattro mesi dalla prima positività.(Circolare del Ministero della Salute 24 dicembre 2021)
Nei confronti dei medici e degli odontoiatri che si riconoscono nelle suesposte situazioni l’Ordine dispone una cessazione temporanea del provvedimento di sospensione. Tale cessazione mantiene la propria validità allo scadere del termine di differimento della vaccinazione, se il professionista sanitario ha cura di inviare il certificato di vaccinazione.
Certificati di esenzione e di differimento dalla vaccinazione anti Covid-19
CERTIFICATI DI ESENZIONE
Dall’entrata in vigore del DPCM 4 febbraio 2022, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 possono essere emesse esclusivamente in formato digitale.
Il DPCM (all’allegato C) disciplina anche i motivi che giustificano il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Nello specifico:
01=ipersensibilità al principio attivo (per tutti i vaccini)
02=gravidanza (primo trimestre) (max 90 giorni)
03=soggetto che ha partecipato alla sperimentazione di vaccini anti Covid-19
04=su parere di commissione medica
05=condizione clinica in atto come da linee guida (max 30 giorni, rinnovabile)
06=terapia in atto come da linee guida (max 30 giorni, rinnovabile)
Le certificazioni di esenzione emesse dopo il 27 febbraio hanno validità soltanto se rilasciate in modalità digitale.
In allegato, la comunicazione Fnomceo con il testo del decreto.
CERTIFICATI DI DIFFERIMENTO
I certificati di differimento dalla vaccinazione a seguito di guarigione da Covid-19 sono accettati:
in formato digitale (Certificato Sistema TS), timbrati e firmati dal Medico di Medicina Generale che ha in carico l’assistito;
Prolungato l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per i sanitari
ll Decreto Legge 24/03/2022 n. 24 ha ulteriormente modificato il precedente Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 prolungando l'obbligo vaccinale anti-Covid per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31/12/2022.
DISPOSIZIONI NAZIONALI
Tutti i provvedimenti e le FAQ del Governo: https://www.governo.it/it/coronavirus
Tutti i provvedimenti del Ministero della Salute: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
Tutte le notizie della FNOMCeO: https://portale.fnomceo.it/covid-19/